Zone Arancioni, cosa si può e non si può fare. Le Faq del Governo

Ecco una breve lista delle cose che si possono fare all’interno delle zone arancioni. I chiarimenti presi direttamente dalle Faq del Governo

Zone Arancioni, cosa si può e non si può fare. Le Faq del Governo
Arancione

Da quando è stato introdotto il nuovo DPCM del 3 novembre, l’Italia è stata suddivisa in tre zone di rischio secondo i parametri stabiliti dal Governo.

Attualmente le Regioni sono così suddivise:

  • Zona Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano.
  • Zona Arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.
  • Zona Gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

Sulla base dei contagi, che verranno esaminati settimanalmente, le Regioni potranno cambiare “colore” passando da misure meno stringenti a quelle più restrittive o viceversa.

Spesso i decreti però vanno interpretati ed è normale una certa confusione tra i cittadini, visto che da marzo ad oggi le regole sono cambiate in continuazione.

Per venirvi incontro, attenendoci alle Faq pubblicate dal Governo stesso, entriamo nel dettaglio di ogni area per rispondere ai vostri dubbi.

CLICCA QUI PER SAPERE COSA PUOI FARE NELLE ZONE GIALLE

CLICCA QUI PER SAPERE COSA PUOI FARE NELLE ZONE ROSSE

Zone Arancioni, gli spostamenti

Zone Arancioni, cosa si può e non si può fare. Le Faq del Governo
Confini regione

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Se si uscirà al di fuori dell’orario consentito, oppure ci si sposterà al di fuori del Comune di residenza, sarà necessario provare i motivi tramite autocertificazione.

E’ vietato, ovviamente, lo spostamento tra Regioni.

E’ consentito, ma sconsigliato, ricevere persone diverse dai conviventi all’interno delle proprie abitazioni salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Così come per le zone rosse, è possibile:

  • spostarsi per assistere un parente o un amico non autosufficienti
  • spostarsi per andare a trovare un figlio minorenne, in caso di genitori separati o divorziati
  • spostarsi per lasciare i figli dai nonni ed andare a lavoro

A differenza delle zone rosse, è consentito visitare persone detenute in carcere o ricoverate in carcere ospedaliero, anche se andrà contattata preventivamente la struttura in questione. Il tutto purchè lo spostamento avvenga dalle 5 alle 22 e all’interno dello stesso Comune.

Ovviamente dovranno restare a casa tutte le persone sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, e anche tutti i cittadini che dovessero riscontrare una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Fare la spesa fuori dal proprio comune è consentito solo se il genere acquistabile non è reperibile nel comune di residenza.

Sono consentite passeggiate ed attività motorie dalle 5 alle 22, senza alcuna limitazione se non quella di non creare assembramenti.

Per quel che riguarda gli animali domestici, è possibile andare dal veterinario anche per i controlli di routine, mentre nelle zone rosse si può solo per visite urgenti.

E’ possibile uscire per andare in chiesa e nei luoghi di culto.

Per chi utilizza l’automobile, è consentito utilizzarla con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

Questione seconda casa: l’accesso può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni).

Zone arancioni: esercizi commerciali aperti e chiusi

In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario.

E’ possibile entrare all’interno dei locali solo per il tempo necessario a ritirare il prodotto da asporto, e non è consentito il consumo in prossimità delle attività.

Sono aperti solamente gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive sono aperte e consentite senza limiti di orario.

Zone arancioni: ulteriori disposizioni

Restano consentite, anche se sconsigliate, le riunioni di condominio in presenza laddove non sia possibile effettuarle a distanza.

Fiere e mercatini, come ad esempio i mercatini di Natale, sono invece vietati.

Resta l’obbligo di mascherina per tutti i lavoratori, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Impostazioni privacy